La Pro Loco Capanne è stata fondata nel 1978 e svolge una notevole attività sia in campo sportivo  che ricreativo. Fra le attività principali organizzate dalla Pro Loco Capanne ci sono la “Sagra della Granocchia”, una fra le più antiche sagre dell’Umbria, la “Festa Umbricelli e Sport”, la corsa podistica Stramarzolina e le Miniolimpiadi. Numerosa è la squadra di atleti della Pro Loco Capanne composta da circa un centinaio di appassionati, tra cui l’olimpionica Benedetta Ceccarelli.

STATUTO PRO LOCO CAPANNE

Costituita il 22 gen. 1982 dal notaio dott. Giuseppe Brunelli di Perugia, alla presenza dei Sig.ri: Aroldo Biondi; Vasco Mencaroni; Ivano Fora; Fausto Torrini; Ugo Torrini; Giuliano Baiocchi; Silvano Mosconi; Sauro Mencaroni; Benito Stronati e Andrea Bartoccini.

Art. 1

È costituita, ai sensi di legge, un'associazione denominata "Pro Loco Capanne", con sede in Perugia, frazione di Capanne, attualmente presso i locali del Circolo U.R.C.R.U.. 

Art. 2

L'associazione apolitica, apartitica ed aconfessionale si propone le seguenti finalità, senza scopi di lucro, né diretti, né mediatici; valorizzare e sviluppare la manifestazione della "SAGRA DELLA GRANOCCHIA" da tenersi in unica o più edizioni nel corso dell'anno disciplinandola con apposito separato regolamento da adottarsi dal consiglio direttivo dell'associazione all'inizio di ciascun anno solare e da ratificarsi dall'assemblea ordinaria;

  • perseguire e curare lo sviluppo turistico di Capanne attraverso la difesa e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, la valorizzazione e l'incremento dell'attività agricola ed artigianale tipicamente locale, la promozione e l'organizzazione di festeggiamenti, fiere, gare, convegni, mostre, lotterie, spettacoli, sagre ed ogni altra manifestazione speciale se legata al folclore ed alla tradizione della frazione di Capanne; contribuire con la vigilanza, con proposte, incoraggiamento e collaborazione allo sviluppo ed alla migliore utilizzazione delle attrezzature ricettive, dei servizi di pubblica utilità, dei punti e degli impianti di riposo, di svago, di ricreazione e sport; curare e realizzare la redazione, la stampa e la diffusione di manifesti, documenti, articoli, inserzioni pubblicitarie, riviste, monografie che, volte a far conoscere in Umbria la località Capanne, la sua storia, le sue caratteristiche e il suo ambiente naturale, costituiscano un efficace richiamo;
  • organizzare gite, banchetti ed escursioni per i soci.Per conseguire tali fini l'associazione si propone anche di ottenere la collaborazione di tutti coloro, enti o privati, che ai fini medesimi hanno interesse e di collaborare a sua volta e per gli stessi fini con essi. In particolare agendo di concerto, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà necessario, con i membri locali del Consiglio di Circoscrizione. 

Art. 3

L'associazione non ha scopo di lucro; eventuali residui di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali. 

Art. 4

I proventi dell'associazione sono:

  • le quote dei soci; le quote non sono rimborsabili per alcun motivo;
  • i proventi di gestione permanenti ed occasionali; 
  • gli eventuali contributi di Enti pubblici e privati e le eventuali oblazioni in genere.

L'assemblea ordinaria delibera con la presenza e le maggioranze di cui al successivo art. 10 circa le acquisizioni patrimoniali relative ad immobili ed a beni mobili registrati e circa eventuali operazioni finanziarie relative a dette acquisizioni ed alla conservazione ed alla utilità del patrimonio, nonché all'attività associativa.

Sul patrimonio sociale creato con investimento dei proventi o derivate da eventuali lasciti e donazioni da accettarsi comunque con deliberazione assembleare adottata come sopra, nessuno socio o avente causa di esso, per nessun motivo potrà vantare diritti. 

Art. 5

La quota sociale minima è fissata dall'assemblea di anno in anno. In assenza di decisione si intende confermata la quota stabilita per anno precedente. 

Art. 6

I soci possono essere unicamente persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti in Capanne o proprietari di immobili (o famigliari) nella stessa frazione oppure, tanti cittadini italiani che stranieri abbiano dimostrato attaccamento e partecipazione alla vita sociale della frazione medesima e ne abbiano fatto domanda al Consiglio Direttivo con dichiarazione esplicita di accettazione del presente statuto.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'assemblea ordinaria può nominare "soci onorari" coloro che siano resi particolarmente meritevoli per aver onorato la frazione di Capanne con le loro benemerenze o che abbiano sostenuto con opere ed elargizioni di particolare entità l'associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale, fanno parte dell'assemblea, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato versamento della quota annuale, per indegnità morale. Sulla esclusione per morosità o per indegnità morale decide il Consiglio Direttivo con provvedimenti ricorribile all'assemblea ordinaria successiva.

Il provvedimento di esclusione ed il ricorso contro di esso vanno notificati alla controparte con raccomandata A.R. da inviarsi all'escluso al domicilio risultante dal libro soci e all'assemblea presso la sede sociale, rispettivamente entro quindici (15) giorni dell'adozione ed entro trenta (30) giorni dalla comunicazione.

Art. 7

Gli organi dell'associazione sono:

  • l'assemblea degli associati; 
  • il Consiglio Direttivo.

Art. 8

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è convocata per disposizione del Consiglio o del Presidente dell'associazione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all'anno; entro il mese di dicembre per stabilire i programmi di attività: e non oltre il successivo mese di febbraio per approvare il rendiconto dell'anno precedente e, ove occorra, per procedere alla nomina del Consiglio.  

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione e sulla conseguente destinazione delle eventuali attività patrimoniali che dovranno essere devolute per opere di beneficenza nella frazione di Capanne.

Art. 9

L'assemblea è convocata almeno quindici giorni prima, con avviso scritto affisso sulle piazze, nei pubblici esercizi di Capanne e nella sede sociale, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. L'avviso è inoltre comunicato ai soci al loro domicilio risultante dai registri dell'associazione.

Art. 10

Le assemblee saranno validamente costituite e di conseguenza potranno liberamente deliberare in prima convocazione: con la presenza di almeno la metà dei soci iscritti e le delibere saranno prese con i voti della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione: a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

La maggioranza è intesa con il cinquanta percento più uno dei votanti.

È ammesso l'intervento con delega datata e redatta in carta semplice, sottoscritta dal delegante, in ragione di non più di una delega a testa. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni assembleari, ne rappresentarvi per delega altri soci ancorché in regola.

I provvedimenti riguardanti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere destinato alla frazione di Capanne a fini di utilità pubblica con preferenza per quelli istituzionali dell'associazione, occorrono le preferenze e le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 21 C.C..

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da undici(1) membri eletti dall'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

A titolo onorifico, senza diritto di voto, oltre ai componenti il Consiglio Direttivo, farà parte dello stesso il Presidente pro-tempore del Consiglio di Circoscrizione della frazione di Capanne, qualora non sia già eletto quale membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere Cassiere.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario o su richiesta di almeno quattro membri del Consiglio stesso.

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14

La rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati per legge o per statuto all'assemblea nonché l'esecuzione delle deliberazioni assembleari. Nel caso di defezione per qualsiasi motivo di un numero di membri che non pregiudichi la maggioranza, gli stessi saranno sostituiti tenendo conto delle graduatorie elettive, dal Consiglio; altrimenti sarà convocata l'assemblea.

Un membro sarà ritenuto decaduto dopo cinque assenze ingiustificate.

Il Consiglio provvederà a sostituire col primo dei non eletti.

Art. 16

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 17

La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

I libri e i registri suddetti saranno tenuti e custoditi presso la sede sociale a cura del Segretario per quelli concernenti le verbalizzazioni e dal tesoriere per quelli concernenti la contabilità.

Previo congruo preavviso ciascun associato potrà prenderne visione.

Art. 18

Lo scioglimento dell'Assemblea è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, varranno le disposizioni di legge in materia di associazione.

Art. 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; esse giudicheranno ex  bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 20

L'associazione dovrà tenere i seguenti libri e registri:

  • libri verbali assemblee degli associati; 
  • libro delle adunanze del Consiglio Direttivo; 
  • registro degli associati (elenco associati); 
  • libro deliberazioni e regolamenti relativi alla Sagra della Granocchia; 
  • registri e libri di contabilità.

(1) Annulla le due parole "di undici"e sostituisce;"da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri".

Postilla uno approvata