Statuto Associazione Ricreativa Sportiva Dilettantistica “CAPANNE”

 Strada Capanne-Bagnaia, 3/b - 06132 CAPANNE "PERUGIA"

Codice Fiscale 94080610549

S T A T U T O   S O C I A L E

Conforme al Decreto Lesislatìvo n. 460 del 04/12/1997,alla Legge n. 342 del 21/11/2000, alla Legge n. 383 del 07/12/2000e alla Legge Finanziaria 2003 n. 289 del 27/12/2002 art. n. 90

Per Associazioni sportive non riconosciuta, di tipo associativo e di assistenza sociale senza fini di lucro ed Ente non commerciale 

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata:

Associazione Ricreativa Sportiva Dilettantistica "CAPANNE"

con sede in PERUGIA FR. CAPANNE Strada Capanne Bagnala

affiliato CSAIN. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. (22 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 31 del DPR 530/1974) e Ente di Assistenza Sopiate riconosciuto dal Ministero dell’Interno (il 29/11/1979 Legge 14/10/1974 n. 524 ed all'art.20 del DPR 26/10/1972 640).

Art. 2 (Finalità e scopi)

L'Associazione promuove ed attua iniziative sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, ricreative, culturali, artistiche, turistiche ed assistenziali, atte a:

  1. potenziare i mezzi e i modi di utilizzazione del tempo libero;
  2. migliorare le condizioni per la crescita culturale e sociale dei propri iscritti;
  3. favorire l’armonizzazione della vita associativa attraverso lo scambio di valori ed esperienze.

Art. 3 (Stato giuridico dell’Associazione)

L'Associazione è un organismo patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo, affiliato allo C.S.A.IN.- Associazione dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali o ad altro Ente di Promozione Sportiva e/o Federazione Sportiva Nazionale riconosciuti dal C.O.N.I. - e gode di tutte le esenzioni e facilitazioni previste dalla legge. Non ha fini di lucro ed opera sul piano del volontariato, senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali.

Art. 4 (I soci)

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Non sono ammessi soci temporanei.

I soci hanno diritto a ritirare la tessera annuale dello C.S.A.IN. e sono tenuti al pagamento dei contributi, sia annuali sia per specifiche finalità e prestazioni, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'iscrizione conferisce mandato al Presidente dell'Associazione di rappresentarlo nelle Assemblee elettive degli organi periferici e centrali.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di socio dà diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  2. di partecipare alle attività organizzate dell'Associazione sia direttamente che tramite altri organismiaffiliati allo C.S.A.IN., nonché alle attività organizzate a livello provinciale, regionale, interregionale e nazionale dallo C.S.A.IN. stesso;
  3. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concessi dell'Associazione o dallo C.S.A.IN.

I soci sono tenuti ad osservare le norme dettate dallo statuto e dal regolamento dell'Associazione, nonché le deliberazioni e decisioni degli organi statutari. Sono tenuti, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente all'Associazione stessa.

I soci, inoltre, osserveranno tutti i principi del dilettantismo e della attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.

Art. 6 (Gli organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. il Segretario.

Art 7 (L'Assemblea dei soci)

L' Assemblea dei soci è sovrana ed è il massimo organo dell'Associazione. Ad essa appartengono i poteri normativi generali.

Hanno diritto di partecipare all' Assemblea e alle elezioni nonché di votare, i soci in regola con le norme statutarie e con il pagamento delle quote annuali e/o periodiche o di altro genere fissate dal Consiglio Direttivo, che siano iscritti all'Associazione, alla data di convocazione dell'Assemblea, da almeno tre mesi.

L'Assemblea dei soci si riunisce una volta l'anno in via ordinaria, su convocazione del Presidente; in via straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto a voto.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata con l'affissione dell'ordine del giorno in ogni locale della sede dell'Associazione in maniera evidente con preavviso non minore di 20 (venti) giorni.

Insieme alla convocazione e con eguale forma è reso pubblico il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.L'avviso deve, inoltre, specificare la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno deilavori.

Non hanno diritto al voto, né possono essere eletti i soci che non hanno compiuto il 18° anno di età alla data di convocazione dell'Assemblea.

Un'apposita commissione di cinque membri, nominata dal Consiglio Direttivo, presiede alle elezioni, prepara le schede e nomina gli scrutatori. L' Assemblea:

  1. stabilisce gli indirizzi di massima dell' attività sociale;
  2. approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo-economico e finanziario dell'Associazione;
  3. elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni per I' elezione delle cariche sociali vengono effettuate a scheda segreta. E' ammessa la facoltà di delega fra i soci aventi diritto a voto, con un massimo di tre deleghe.

Art. 8 (Elezione degli organi)

Le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si svolgono ogni 4 (quattro) anni. Le elezioni devono essere indette con un preavviso di almeno venti giorni.

Art. 9 (Pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea)

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono pubblicate mediante affissione nella sede sociale. Le delibere stesse, ivi compresi il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le eventuali relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono, altresì, pubblicate sulla rivista edita dell'Associazione.

Art. 10 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di n. ________ membri eletti dall' Assemblea dei Soci.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri:

  1. il Presidente e il Vice Presidente;
  2. il Segretario;
  3. l’Economo Cassiere.

Gli eletti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento.

Il Segretario e I' Economo Cassiere possono essere nominati dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei suoi membri. In tal caso sia il Segretario sia l'Economo Cassiere partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con un voto consultivo. Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, subentrano i primi dei non eletti nell' ultima votazione.

I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 11 (Competenze del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo:

  1. stabilisce, nell'ambito degli indirizzi di massima espressi dall'Assemblea, il programma delle attività sociali;
  2. promuove il coordinamento e lo sviluppo organizzativo dell'Associazione;
  3. designa i collaboratori tecnici preposti all' organizzazione delle varie attività.
  4. presenta all' Assemblea dei soci il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  5. stabilisce le quote di iscrizione, tesseramento ed associazione dei soci, nonché le quote per servizi e/o prestazioni specifiche e/o speciali rientranti nelle finalità e scopi sociali.

Art. 12 (Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quando lo ritenga il Presidente. E' covocato, altresì, quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio delibera validamente con I' intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti senza tenere conto degli astenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13 (Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e negoziale dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e I'Assemblea dei soci; è responsabile dell' attuazione del programma delle attività sociali e degli atti amministrativi e di gestione compiuti in nome e per conto dell'Associazione; firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Qualora l'Associazione designi altro responsabile che assume le obbligazioni in proprio per attività negoziale, ne indica con chiarezza il nome nella eventuale stanza in cui è sito.

Art. 14 (Il Segretario - competenze)

Il Segretario predispone, in collaborazione con I'Economo Cassiere, lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo - economico e finanziario - dell'Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti; tiene aggiornato il libro dei soci e i libri e i documenti contabili; redige e controfirma i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritti dal Presidente; provvede al disbrigo della corrispondenza; firma la corrispondenza non dispositiva; collabora per la migliore riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Art 15 (L'Economo Cassiere - competenze)

L'Economo Cassiere compila, in collaborazione con il Segretario, il bilancio preventivo e il consuntivo, economico e finanziario; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, che sono effettuate a mezzo di regolari ordinativi a firma congiunta del Presidente e dell'Economo Cassiere stesso.

Prende in consegna i beni mobili e immobili dell'Associazione e tiene aggiornati i libri degli inventari.

Art. 16 (Il Collegio dei Revisori dei Conti - competenze)

FACOLTATIVO

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, esercita il controllo Amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e le disposizioni di legge in materia, esamina i bilanci, ne propone eventuali modifiche e redige apposita relazione per l'Assemblea dei soci; accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'Associazione a titolo cauzionale.

L'Assemblea elegge anche due Revisori supplenti, che subentrano, in ordine di età, a quelli effettivi, eventualmente cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

I Revisori dei Conti vengono nominati per la durata di 4(quattro) anni. I Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente del Collegio.

Art. 17 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti.Il patrimonio non può essere destinato ad altri scopi se non a quello per il quale l'Associazione è stato costituita.

Art. 18 (Le entrate dell'Associazione)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  1. quote di iscrizione, tesseramento, annuali e/o particolari, versati dai Soci nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. contributi e sovvenzioni erogati sia da enti, pubblici e privati, che da privati cittadini;
  3. legati e donazioni;
  4. eventuali sopravvenienze attive.

Art. 19 (Responsabilità - bilancio)

La responsabilità della gestione è assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Direttivo. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 20 (Accettazione dello statuto da parte del soci)

L'iscrizione all'Associazione comporta, per i soci, la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto.

Art. 21 (Sanzioni e ricorsi)

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci sono:

  1. deplorazione;
  2. sospensione;
  3. espulsione.

I provvedimenti di cui ai punti 1 e 2 vengono applicati dal Presidente per mancanze lievi che non rendano incompatibile la qualità di socio.

I     provvedimento di espulsione è adottato dal Consiglio Direttivo a carico degli iscritti che abbiano commesso azioni od omissioni che ledano l'immagine morale dell'Associazione o che possano recare danno all'Associazione e/o alle sue attività.

Contro i provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 22 (Scioglimento e liquidazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, i beni patrimoniali, al netto delle eventuali passività, saranno destinati ad altra associazione avente finalità analoghe o finalità di pubblica utilità.La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.

I membri del Comitato promotore presa visione del presente statuto composto da n. 22 articoli, ne approvano il contenuto in data odierna.

 

Capanne, 16/05/2006